Risarcimento per vittime di talidomide

di ANMIC

16 settembre 2016

Il beneficio economico viene esteso ai danneggiati nati nel 1958 e 1966

Entro e non oltre il 24 dicembre 2017 i soggetti affetti da sindrome di talidomide possono chiedere l’indennizzo concesso dallo Stato.

Il farmaco talidomide che fu venduto tra gli anni cinquanta e sessanta in Europa come sedativo, anti-nausea e ipnotico in prima linea a donne nei primi mesi di gravidanza. Migliaia di bambini erano nati colpiti da malformazioni. Il farmaco venne inventato dalla ditta tedesca “Chemie Grünenthal” e messo in commercio dopo 3 anni di prove su animali in cinquanta paesi sotto quaranta nomi commerciali diversi, fra cui il “Contergan” e “Softenon”.

Però la talidomide non era mai stata sperimentata su animali in stato di gravidanza prima che vennisse approvato il suo impiego nelle donne incinte per cui lo studio era di bassissima qualità. Appena il 2 dicembre del 1961 la talidomide venne ritirata ma l’esperimento venne ripetuto nuovamente su animali gravidi che provocava la nascita di nidiate con gravi malformazioni agli arti. Nel 1962 fu introdotto l’obbligo di sperimentare anche su animali gravidi per testare gli effetti sui feti.

Solo con la legge n. 244 del 24.12.2007, integrata dal D.L. n. 207/2008 e convertito con modificazione nella legge n. 14 del 27.02.2009 in Italia è stato riconosciuto un indennizzo per i soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1959 e il 1965.

In via libera dalla commissione Affari Sociali è arrivata l’informazione che gli indennizzi sono estesi ai nati nel 1958 e 1966. La domanda per l’ottenimento del beneficio economico va presentata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entro il termine di 10 anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 24.12.2007, cioè entro il 24 dicembre 2017.

L’indennizzo da talomide, consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 210/92 per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al testo al DPR n. 915 del 23.12.1978, e successive modificazioni. L’indennizzo per i talidomidici e’ corrisposto mensilmente e decorre dal 01.01.2008 alla persona danneggiata e per l’altra meta’ ai congiunti che prestano o abbiano prestato alla persona danneggiata assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se la persona danneggiata è incapace di intendere e di volere l’indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo.

In caso di assenza di congiunti che prestano o abbiano prestato alla persona danneggiata assistenza in maniera prevalente e continuativa, l’indennizzo per i soggetti talidomidici e interamente corrisposto alla persona danneggiata.

In caso di morte dei congiunti l’indennizzo viene erogato alla persona danneggiata o, se questi incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

Se ha bisogno di sapere la procedura della presentazione della richiesta si prega di inviare una richiesta via e-mail o di chiamarci.

 

Immagine: Compresse di Thalidomide del 1960, pezzo d’esposizione del Science Museum a Londra | CC BY-SA 4.0, Stephencdickson, commons.wikimedia.org

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