Esclusione dall’obbligo di reperibilità in caso di malattia

di ANMIC

07 febbraio 2017

Nuovo regolamento per dipendenti privati con invalidità di almeno 67 % o patologie gravi

In generale l’astensione dal posto di lavoro per malattia richiede l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità presso il proprio domicilio. Esclusi da questo regolamento sono stati i dipendenti nel settore pubblico con invalidità o patologie gravi.

Ora questa regolazione particolare è stata riconosciuta anche alle persone invalide dipendenti nel settore privato. Ci sono comunque differenze tra dipendenti privati e dipendenti del pubblico impiego:

Nel settore privato l’esclusione riguarda tutti dipendenti, la cui causa di malattia è connessa a:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria (malattie oncologiche, chemioterapia, …);
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciute in misura pari o superiori al 67%.

Nel settore pubblico l’esclusione riguarda tutti dipendenti, la cui causa di malattia è connessa a:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria (malattie oncologiche, chemioterapia, …);
  • infortuni sul lavoro;
  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Il medico che redige il certificato di malattia, tramite e-mail lo manda all’INPS e deve segnare sul certificato medico la causa di malattia che corrisponde all’esclusione di reperibilità della visita fiscale: Terapia salvavita, malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio oppure stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta. Al paziente viene rilasciato un numero di protocollo da comunicare al datore di lavoro.

Nel caso di variazione di reperibilità durante la malattia il dipendente ha l’obbligo di informare l’INPS tramite telefono o e-mail:
Telefono: 0471 996846
e-mail: MedicoLegale.bolzano@inps.it

Per assenze per malattie che non riguardano la regolazione particolare, le fasce di reperibilità da rispettare sono:

Dipendenti privati:
Dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00.
Dipendenti delle pubbliche amministrazioni:
Dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00.

Per tutti l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

 

Immagine: CC BY-SA 4.0, Enrico Grosso, commons.wikimedia.org

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