di ANMIC
05 giugno 2026Conservazione del posto e permessi
Buone notizie per i lavoratori dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%: la legge 18 luglio 2025, n. 106 contiene nuove disposizioni di tutela dei lavoratori del settore pubblico e privato.
La legge tratta due tematiche importanti per la tutela dei lavoratori: la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche.
Conservazione del posto di lavoro
È riconosciuto un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, durante il quale il dipendete conserva il posto di lavoro. Il congedo è fruibile solo una volta esauriti gli altri periodi di assenza giustificata spettanti. Tale periodo non è retribuito e la persona non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre, il congedo non è computabile nell’anzianità di servizio (scatti di anzianità) né ai fini previdenziali, tuttavia, il dipendente può riscattare il periodo di congedo mediante versamento volontario dei contributi. Le medesime disposizioni, ma nei limiti di 300 giorni, si applicano anche ai lavoratori autonomi che svolgono attività continuativa a favore di committenti. Decorso il congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile.
Permessi di lavoro per esami e cure mediche
Secondo la legge, in vigore dal 1° gennaio 2026, il dipendente, in aggiunta alle tutele già previste, ha diritto a usufruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per sottoporsi a visite, analisi, esami strumentali (come radiografie o ecografie) e cure mediche frequenti. Tali permessi sono indennizzati dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e coperti da contribuzione figurativa. Le stesse disposizioni si applicano anche ai lavoratori dipendenti con figli minori affetti da malattie oncologiche, o da malattie invalidanti o croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Per avvalersi delle nuove disposizioni è necessario avanzare domanda direttamente al proprio datore di lavoro, previa prescrizione di un certificato del medico di medicina generale o dello specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
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